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La professione notarile in Inghilterra e Galles

Storicamente, la figura nel notaio in Inghilterra e Galles viene ufficialmente riconosciuta nel 1279, anno in cui venne concessa dal Papa, all’Arcivescovo di Canterbury, la facoltà di nominare i notai.

Successivamente, a partire dal 1533, dopo la frattura con la Chiesa romana, avvenuta durante il regno di Enrico VIII, la nomina dei notai diventò prerogativa del Re e non più del Papa.

In quel periodo, i notai si occupavano principalmente  della redazione di atti riguardanti il trasferimento di beni immobili. Con particolare riferimento alla Città di Londra, solo gli Scrivener Notaries avevano il diritto di redigere, in via esclusiva, tali atti di trasferimento immobiliare. Tuttavia, tale diritto esclusivo, venne meno nel 1760, allorquando le competenze in materia di trasferimento immobiliare vennero gradualmente attribuite ai Solicitors.

Attualmente, i notai sono regolati dal Faculty Office of the Archibishop (www.facultyoffice.org.uk) con sede in Westminster a Londra e si distinguono in due categorie principali:
- General Notaries, oggi anche chiamati semplicemente “Notaries”o “Notaries Public” appartenenti alla Notaries Society;
- Scrivener Notaries, appartenenti alla Worshipful Company of Scriveners.

Oltre alle categorie di cui sopra, esiste la categoria residuale degli Ecclesiastical Notaries, molti dei quali appartengono alla Ecclesiastical Law Association, la cui principale funzione consiste nell’attestazione di determinate procedure ecclesiastiche come, ad esempio, l’elezione e l’insediamento dei Vescovi.
Successivamente, con l’entrata in vigore del Courts and Legal Services Act 1990, è venuta meno la categoria dei District Notaries, ai quali era concesso di esercitare la professione notarile soltanto in una determinata città o zona, distante almeno dieci miglia dalla Città di Londra.

Tra le fonti normative primarie, che disciplinano la professione notarile in Inghilterra e Galles, troviamo i c.d. Public Notaries Acts, promulgati dal Parlamento rispettivamente nel 1801, 1833 e 1843, che hanno costituito la prima struttura normativa dell’attuale sistema notarile inglese.

Un passaggio fondamentale nello sviluppo della professione notarile si ha con l’Access to Justice Act 1999 che, tra l’altro, abolisce la giurisdizione esclusiva degli Scrivener Notaries nella Città di Londra e nelle aeree circostanti, per cui, dal 1 Novembre 1999, anche i Notaries Public possono esercitare la professione notarile in Inghilterra e Galles, senza alcun limite territoriale.

Da ultimo, un riconoscimento significativo della funzione notarile, arriva nel 2007 quando il Legal Services Act 2007 include, nelle attivita’ legali riservate, anche quelle notarili.

E’ importante notare che gli atti rilasciati sia dagli Scrivener Notaries che dai Notaries Public hanno, in Inghilterra e Galles, lo stessa forza, valore e riconoscimento.

A tal proposito, si segnala che la Rule 32.20 del Civil Procedure Rules 2005 conferisce agli atti notarili una forza probatoria “speciale”, salvo prova contraria.

Inoltre, entrambe le categorie di notai hanno identici obblighi in merito all’identificazione delle parti, all’accertamento della loro capacita’ nonche’, eventualmente, dei loro poteri.

In particolare i Notaries, quando sono chiamati svolgere la loro funzione di autentica delle sottoscrizioni, devono accertarsi in primis dell’identita’ personale del soggetto che appone la sottoscrizione stessa. In pratica, deve essere richiesta l’esibizione di un documento d’identita’ valido (passaporto o patente, in quanto nel Regno Unito non esiste l’equivalente della Carta d’Identita’ italiana) ed una prova dell’indirizzo che puo’ essere fornita tramite un’utenza o un estratto conto bancario recente intestato al firmatario.

Inoltre, i Notaries devono accertarsi sia della capacita’ mentale del soggetto che appone la sua sottoscrizione su un atto e sia della sua effettiva comprensione ed accettazione del documento da sottoscrivere.
Questi due aspetti vengono verificati direttamente dal Notary in sede di stipula, attraverso l’interazione diretta con il firmatario. Puo’, tuttavia, capitare il caso in cui il documento da sottoscrivere sia redatto in una lingua straniera non conosciuta dalla parte e, pertanto, in questo caso il Notary potra’, se a conoscenza della lingua straniera, effettuare la traduzione del documento oppure richiedere una traduzione del documento stesso nella lingua conosciuta dalla parte. E’ importante notare che effettuare (o richiedere) una traduzione e’ sicuramente una buona prassi da seguire ma che l’obbligo del Notary consiste esclusivamente nell’accertarsi che la parte abbia compreso l’atto da sottoscrivere (ad esempio, tramite una traduzione orale effettuata, in presenza del Notary, da una persona a conoscenza di entrambe le lingue).

Infine, quando chi firma un documento interviene in qualita’ di Amministratore di una societa’, il Notary dovra’ accertarsi della sua qualifica tramite una visura presso la Companies House (www.companieshouse.gov.uk) nonche’ dei suoi poteri relativamente alla sottoscrizione di quel determinato atto. Questo secondo aspetto si puo’ verificare attraverso l’analisi intergata della normativa di riferimento (Companies Act 2006), dello statuto (Articles of Association) e delle delibere eventualmente assunte dalla societa’ e che vengono conservate nei libri sociali.

Rispetto alle due categorie di Notaries, la principale differenza consiste in una competenza supplementare, da parte degli Scrivener Notaries, in merito al diritto vigente in una giurisdizione straniera scelta dal notaio per la sua qualifica e delle lingue straniere conosciute del notaio.

Di conseguenza, per il notaio italiano, che nella maggioranza dei casi avra’ preparato personalmente la bozza dell’atto a beneficio del notaio inglese e della quale sara’, pertanto, certo, saranno indistintamente utilizzabili in Italia sia gli atti rilasciati dai Notaries Public che quelli rilasciati dagli Scrivener Notaries. Inoltre, un Notary Public potrebbe ben avere delle competenze in merito, ad es., al diritto ed alla lingua italiana (si pensi al caso di un avvocato italiano in possesso del titolo di Notary Public in Inghilterra) pur non essendo Scrivener Notary.

Relativamente, poi, all’accesso alla professione, per conseguire il titolo di Notary Public in Inghilterra e Galles e’ necessario essere in possesso di una laurea ed avere comprovata conoscenza, tra le altre, delle seguenti materie: diritto pubblico e costituzionale, diritto della proprietà, diritto dei contratti, diritto dell’Unione Europea ed Equity and Trusts.

Successivamente, e’ necessario superare con profitto un periodo, della durata di due anni, chiamato Notarial Practise Course, attualmente tenuto presso la University College London, durante il quale sarà necessario superare, tra gli altri, esami di diritto romano, di diritto internazionale privato e competenze specifiche in materia di diritto notarile.
Conseguito il titolo di Notary Public, seguirà un periodo di due anni durante il quale il notaio sarà soggetto alla supervisione di un collega con almeno cinque anni di iscrizione al ruolo. Inoltre, durante lo svolgimento della professione, i notai sono soggetti all’obbligo della formazione continua (c.d. Continuing Professional Development).
Per conseguire, invece, l’ulteriore qualifica di Scrivener Notary, il Notary Public dovrà superare esami atti a dimostrare competenze – sia linguistiche che tecniche - in almeno due lingue e giurisdizioni straniere, oltre ad una prova di diritto notarile avanzato e ad un periodo di tirocinio da eseguirsi in una delle giurisdizioni straniere prescelte.
Infine, non è previsto un numero massimo di notai in esercizio, né un tariffario prestabilito per le prestazioni professionali notarili, né è prevista un’età, oltre la quale non è più possibile svolgere la professione notarile.